Italia Oggi del 25-08-2009
Sanzioni più pesanti sul collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti. Il ministero del lavoro ha adeguato gli importi alla variazione Istat sul periodo 2006/2009, pari al 5,7%. Le nuove misure sono contenute nel dm 24 luglio 2009, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 192/2009, e saranno in vigore dal 4 settembre.
Collocamento obbligatorio - La legge 68/99, di riforma del sistema di collocamento obbligatorio dei disabili, non ha modificato la disciplina in materia di avviamento lavorativo dei centralinisti ciechi, lasciando in vita le vigenti disposizioni. Per tali soggetti, in particolare, vige la disciplina speciale contenuta nella legge 113/85 la quale obbliga i datori di lavoro privati ad assumere i centralinisti non vedenti qualora la propria azienda si doti diun centralino telefonico che preveda l'impiego di uno o più posti di operatore e con almeno cinque linee urbane. Nei centralini con più posti di lavoro ai centralinisti ciechi va riservato almeno il 51% dei posti. I datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere un disabile privo della vista per ognicentralino telefonico.
Centralinisti non vedenti - Appartengono alla categoria i soggetti che, privi della vista o con vista non superiore a un decimo, anche se con una correzione di lenti, siano iscritti all'albo professionale istituito presso ogni direzione regionale del lavoro.
Le nuove sanzioni - La nuova rivalutazione, operazione che avviene con una cadenza triennale, è stata operata sulla base dell'indice Istat relativo al periodo maggio 2006–maggio 2009, risultato pari al 5,7% (la volta precedente, a maggio 2006, fu del 6,1%). Gli importi aggiornati riguardano le sanzioni per le mancate comunicazioni previste dall'art. 10 della legge 113/85. Si tratta, in particolare, dell'obbligo di informazione, da effettuarsi entro 60giorni, che ricade su datori di lavoro e operatori telefonici in caso di installazione o trasformazione di centralini in cui si creano posti di lavoro.La sanzione passa da euro 112,14 a euro 118,53 (misura minima) e da euro 2.242,31 a euro 2.370,12 (misura massima). Le sanzioni per mancata copertura deiposti obbligatori che la legge riserva ai centralinisti telefonici non vedenti passano da euro 22,41 a euro 23,68 e da euro 89,68 a euro 94,79. Le nuove sanzioni saranno efficaci dal 4 settembre.
Carla De Lellis
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